Tutto ha un inizio e una fine

Francesco Bonami, è sicuramente uno dei più importanti curatori italiani attivi ai nostri giorni, ma forse quello che non tutti sanno è che è anche uno scrittore e oggi vi parleremo di L’arte del cesso . Avete proprio capito bene, non stiamo scherzando, il titolo è proprio questo: ironico ed irriverente, attraverso uno degli emblemi dell’arte contemporanea racconta perché essa, come ogni cosa, ha un inizio e ha una fine passando per tutti i momenti salienti di questo periodo.

di Jessica Caminiti

Per iniziare, devo essere sincera, non l’ho trovato un libro da osannare, certo sicuramente da consigliare a chi vuole avvicinarsi con ironia all’arte contemporanea, ma non proprio una pietra miliare della storia. Il principio del libro è raccontare questo secolo di arte come un ciclo, un perfetto cerchio che si è da poco chiuso attraverso oggetti, tele, happenings, fino a raggiungere gli anni 2000 con l’arte digitale. Una caratteristica, che lui prende come fondamentale, anzi per meglio dire, un oggetto, che, secondo lui, è il Big Bang e allo stesso tempo implosione della galassia è il cesso. Non ha scelto il migliore degli oggetti per rappresentare questa epoca storica, eppure non poteva fare altrimenti, perché esso come l’ha anche inaugurata, a suo avviso, l’ha anche conclusa. Diviene così punto fisso, poiché il ready-made duchampiano, viene rirovesciato dal nostrano Maurizio Cattelan nel 2018, che ne fa una vera e propria utile opera d’arte. Tra Fontana ed America sono passati 101 anni e l’orinatoio rovesciato diventa un reale gabinetto dorato, utilizzabile da tutti, tanto da esserci code infinite al MoMA per provare l’ebbrezza di espletare i propri bisogni nell’aureo vespasiano! Il cerchio si chiude, ma quale è la differenza? Duchamp nel 1917 lo fa diventare una fontana, il significato del cesso si perde nel suo complesso, invece Maurizio lascia intatta la sua funzionalità, non rinuncia al suo significato, al suo reale utilizzo. Di conseguenza, riposizionando al suo posto la prima opera contemporanea, questo periodo si può dichiarare concluso.

Per quanto questa teoria sia interessante, a mio avviso il libro non regge le aspettative, che riponiamo in una copertina se leggiamo il nome di Bonami stampato sopra. Del curatore che ha paragonato il cavallo di Cattelan ad una moderna Primavera botticelliana e dell’arguzia dei suoi testi c’è poco, se non qualche spunto interessante seminato tra un capitolo e l’altro. Uno degli articoli che possiamo considerare più scottanti per questo momento storico e per una situazione abbastanza particolare successa poco fa è sicuramente quello dedicato a Richard Serra. Dopo aver introdotto le sue famose spirali, Bonami racconta di un video visto al MoMA dove l’artista spiega la nascita della sua opera. Ciò che stupisce il curatore (e ha lasciato basita anche me) è come Serra non racconti la sua geniale idea, ma la costruzione tecnica di esse, affiancato da un ingegnere. Tutto ciò si conclude con lui che si reca all’ufficio brevetti per avere il copyright sulla spirale, ma non essendo una sua forma da poter considerare esclusivamente sua non lo avrà ami. 

Le spirali di Richard Serra

Ma non fu l’unico a voler mettere un punto a situazioni di paternità basti ricordare quella che mi piace chiamare la “sfida dei colori” tra il blue Klein, che l’artista cercò di brevettare, e Anish Kapoor, che preso da manie di grandezza e insicurezze varie cercò di far suo il nero più nero del mondo, ovvero il Vantablack. Perché sembra che tutto debba essere sottoposto a copyright? Perché le certezze diventano così sfumate da richiedere un certificato scritto che quello che si vede è stato progettato da un artista preciso? Come dice anche Bonami, se mai qualcun altro farà le spirali metalliche di Serra egli verrà ritenuto un impostore e al massimo la sua opera una copia, eppure la ricerca di certezze legali affolla le pagine e le notizie di giornali e riviste artistiche. Ma perché vi raccontiamo di questo preciso capitolo? Ancora una volta la nostra attenzione si focalizza su Banksy e su una sua opera. Ultima delusione per l’artista britannico più famoso al mondo è arrivata quando il suo Flower Thrower  non gli è stato riconosciuto come copyright. È ormai lontano il periodo in cui Banksy dichiarava il copyright come qualcosa da “sfigati”, ora è andato a reclamare i diritti sulla sua opera per evitare il merchandising non solo non autorizzato, ma possiamo definire spropositato. Questa è solo l’ultima polemica nata sotto i riflettori che riguarda l’artista e il commercio delle sue opera, difatti già l’anno scorso si parlò di come ogni scopo commerciale dovesse essere vietato a Milano, alla mostra del Mudec. Ogni sua opera è un marchio di successo internazionale, ma anche il suo nome d’arte stesso lo è, tanto che durante la mostra sopracitata The art of Banksy. A visual protest ha fatto causa agli organizzatori dell’esposizione non autorizzata e inoltre ha fatto svuotare il bookshop di tutti gli oggetti riportanti il  suo nome. A questa si uniscono altre vicende tra legge e riproduzione tra cui quella appena conclusa contro una piccola azienda inglese.

La vicenda è più ingarbugliata di come si crede, solo il 14 settembre si è raggiunto finalmente un verdetto riguardo a marchi, copyright e Banksy stesso e aver fatto causa per l’artista non è stato di certo un successo, poiché l’ha persa malamente. Per comprendere perché egli non possa rivendicare i diritti sulla sua opera dobbiamo fare un passo indietro e cominciare dal principio. Nel 2018 il writer britannico fece causa alla Full Colour Black per aver utilizzato Flower Thrower per una cartolina da mettere in vendita (essendo questo il lavoro dell’azienda non deve stupirci). Cosa è successo? L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha stabilito con un verdetto, per molti inaspettato, che l’artista non può vantare diritti sull’immagine, poiché ha sempre scelto di rimanere anonimo, e di conseguenza non può essere riconosciuto come il legittimo proprietario dell’opera. Questo accade perché egli ha deciso di non rivelare, dunque, la sua identità. Eppure prima abbiamo discusso sul fatto che egli ha depositato il marchio e quindi questo potrebbe un po’ confondere. Si tratta di una sottile differenza, quasi impercettibile, ma colossale, presente tra marchio e diritto d’autore: il marchio può essere registrato da chiunque, mentre invece, per poter esercitare il proprio copyright, è necessario che l’autore si dichiari in prima persona proprietario dell’opera. Questo come avrete capito porta al rigetto dell’accusa in quanto Banksy ha deciso di non rivelare la sua reale identità.

Flower thrower di Banksy

Banksy, per aggirare le leggi sul diritto d’autore che gli avrebbero imposto di uscire dall’anonimato, pensava di aver trovato una “furba soluzione”. Ha deciso di far registrare alla società Pest Control Office (l’azienda che cura le sue relazioni) il marchio della sua opera per proteggerne l’immagine, ma non ha mai sfruttato il marchio per farne uso commerciale (a questo infatti servirebbe la registrazione). Il marchio Flower thrower è stato registrato nel 2014, ma l’artista non ne fece un utilizzo commerciale se non nel 2019, ovvero cinque anni dopo e questo ha aggravato la posizione del writer. Considerando che egli ha aperto il suo negozio, dopo che la piccola azienda di cartoline ha chiesto l’eliminazione del marchio, esso venne visto come non uno sfruttamento di esso a livello commerciale, bensì come un modo utilizzato da Banksy per aggirare la legge fingendo di utilizzarlo con questo scopo. In conclusione se Banksy non vorrà uscire dall’anonimato, come è presumibile che non faccia, non può rivendicare nessun diritto d’autore in quanto non si sa chi sia veramente l’autore. La Full Black color proprio per questo motivo ha deciso di far causa per altre 6 opere per cui nessuno rivendicherà la paternità.

La questione è complessa, la ricerca di manifestazione e di in qualche modo possedere ciò che si è inventato è una lotta contro il tempo e molte volte l’opera diventa anche più importante dell’autore stesso, per non parlare di determinate tipologie stesse di lavori. Cosa sarebbe successo se colui che per la prima volta ha dipinto una Madonna in trono avesse rivendicato i diritti? Se ogni colore diventasse di proprietà di qualcuno? Tutto questo esteso al mondo esterno diventa legale e quindi importante sotto certi aspetti, e allo stesso tempo ridicolo perché si va a scavare non nelle conoscenze del diritto, ma nella coscienza delle persone. Abbiamo così tanto bisogno di autoriconoscimento? Abbiamo così tanta paura di rimanere dimenticati?

Fonti

– https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/bansky-1.4455040

-https://www.nytimes.com/2020/09/17/arts/design/banksy-trademark-lawsuit.html

– https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/sep/17/banksy-trademark-risk-street-artist-loses-legal-battle-flower-thrower-graffiti

La Legislazione dei Beni Culturali

Un breve viaggio alla scoperta di come sono nate le regole che gestiscono i nostri Beni Culturali.

di Jessica Colaianni

Penso lo abbiate ormai capito, nei miei articoli mi piace portarvi in un viaggio a ritroso alla scoperta di storie legate al mondo dell’arte. Oggi vi racconto i passaggi che hanno segnato la lunga e travagliata vita della legislazione sui beni culturali in Italia. Siete pronti a partire? Iniziamo dal principio. Con l’Italia appena unita vigeva con convinzione il pensiero liberale che riconosce il diritto della libertà privata, si decide quindi in un momento iniziale di non apporre nessun tipo di intervento volto alla tutela e alla conservazione dei beni culturali. Le prime leggi importanti emanate in materia risalgono infatti solo al 1909, con la legge Rosadi (l. 29 giugno 1909, n. 364) che istituisce le Soprintendenze, corpo amministrativo diffuso sul territorio nazionale con lo scopo di sovrintendere, appunto, ai beni culturali presenti nei rispettivi territori di appartenenza.

Sotto il regime fascista la cultura divenne invece protagonista assoluta, alleata fedele con cui si manifesta l’identità nazionale. Come per molti altri ambiti, si accentra il potere a Roma, la quale detiene il controllo e la gestione diretta di tutti i beni e le attività culturali. In questi anni, in campo storico artistico, vengono emanate due importanti leggi cosiddette Bottai, dal nome dell’allora ministro dell’educazione nazionale (1. giugno 1939, n. 1089, relativa alle cose d’arte, e l. 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alle bellezze naturali) dove però l’arte rimane tuttavia qualcosa di elitario, dotato di rara bellezza e pregio. Queste due leggi rimarranno in vigore anche dopo la nascita della Repubblica e della Costituzione, la quale annovera tra i principi fondamentali il dovere dello Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il patrimonio artistico, grazie all’articolo 9 che così afferma:  La  Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tuttavia, nei primi anni poco viene fatto in materia, infatti sono molti gli storici dell’arte che criticano la mancanza di iniziative, come ad esempio Russoli, soprintendente ai Beni artistici e storici di Milano negli anni Cinquanta, il quale denuncia la poca considerazione da parte delle istituzioni nei confronti del patrimonio culturale. Bisogna attendere il 1975 per vedere nascere il Ministero per i beni culturali ambientali, il quale diventa nel 1998 Ministero per i beni e le attività culturali. L’anno successivo entra in vigore il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) che sostituisce definitivamente le leggi Bottai e regolamenta tutta l’organizzazione e la gestione dei beni culturali. Il Testo Unico viene poi abrogato nel 2004 a favore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) attualmente in vigore e principale regolamentazione in materia. Un altro dato unico importante che riguarda l’Italia è che alla gestione si affianca la tutela, disgiungibile dalla prima ed esercitata dal Ministero attraverso le Soprintendenze.

I musei italiani si distinguono in musei statali, i quali esistono di fatto come “complesso di beni e collezioni d’arte posti sotto la legge di tutela (legge n. 1089/39)” ma di cui mancano tuttavia di autonomia, budget e bilancio proprio; e i musei degli enti pubblici territoriali o musei di interesse locale appartenenti ad altri enti. Per aggiornare la centralità data dalle leggi Bottai, nel 1990 (l. n. 142) è stata emanata un’ulteriore legge che ha affidato a Province e Comuni poteri di regolazione e di intervento in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali (art. 14). Essa ha permesso di cambiare la forma giuridica di alcuni musei civici in istituzione, tra cui prima a sperimentare la nuova forma è la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, permettendo così una maggiore autonomia amministrativa, di dotarsi di un proprio budget e di un proprio bilancio, dimostrando in questo modo il forte interesse e dibattito che coinvolge la politica di quegli anni, che porterà all’introduzione del TU del 1999 e alla riforma del Ministero dei beni e della attività culturali. Dalla legge n. 142/90 rimangono però fuori i musei statali, relegati a meri uffici delle Soprintendenze non dotati di autonomia e personalità giuridica. Per essere disciplinati anch’essi bisogna attendere la riforma del Ministero, avvenuta nel 2014 e attuata tramite il d. p. c. m. 171/2014. Attraverso tale emanazione ai musei statali viene finalmente riconosciuta un’autonomia speciale, scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, e ognuno di essi e si dota di un proprio statuto. Sono forti i dibattiti che hanno riguardato nel corso degli anni la legislazione in campo dei beni culturali, e ancora più forti sono le polemiche che continuano a fomentare una questione che chissà se mai troverà una giusta regolamentazione, una soluzione definitiva che possa rendere al meglio la realizzazione di quei principi enunciati dall’articolo 9 della Costituzione nel lontano 1948 ma che rimangono tra i cardini fondamentali del nostro Stato.

Fonti:

– D. Donati, “Governare l’inafferrabile. La cultura nella disciplina normativa e nella prassi amministrativa”, in Munus 2/2017, pp. 259-323;

– S. Bagdadli, Il museo come azienda; management e organizzazione al servizio della cultura, Milano, ETAS, 1997;

– C.Barbato, C. Cammelli, M. Casini, L.Piperata, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2017.