La Legislazione dei Beni Culturali

Un breve viaggio alla scoperta di come sono nate le regole che gestiscono i nostri Beni Culturali.

di Jessica Colaianni

Penso lo abbiate ormai capito, nei miei articoli mi piace portarvi in un viaggio a ritroso alla scoperta di storie legate al mondo dell’arte. Oggi vi racconto i passaggi che hanno segnato la lunga e travagliata vita della legislazione sui beni culturali in Italia. Siete pronti a partire? Iniziamo dal principio. Con l’Italia appena unita vigeva con convinzione il pensiero liberale che riconosce il diritto della libertà privata, si decide quindi in un momento iniziale di non apporre nessun tipo di intervento volto alla tutela e alla conservazione dei beni culturali. Le prime leggi importanti emanate in materia risalgono infatti solo al 1909, con la legge Rosadi (l. 29 giugno 1909, n. 364) che istituisce le Soprintendenze, corpo amministrativo diffuso sul territorio nazionale con lo scopo di sovrintendere, appunto, ai beni culturali presenti nei rispettivi territori di appartenenza.

Sotto il regime fascista la cultura divenne invece protagonista assoluta, alleata fedele con cui si manifesta l’identità nazionale. Come per molti altri ambiti, si accentra il potere a Roma, la quale detiene il controllo e la gestione diretta di tutti i beni e le attività culturali. In questi anni, in campo storico artistico, vengono emanate due importanti leggi cosiddette Bottai, dal nome dell’allora ministro dell’educazione nazionale (1. giugno 1939, n. 1089, relativa alle cose d’arte, e l. 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alle bellezze naturali) dove però l’arte rimane tuttavia qualcosa di elitario, dotato di rara bellezza e pregio. Queste due leggi rimarranno in vigore anche dopo la nascita della Repubblica e della Costituzione, la quale annovera tra i principi fondamentali il dovere dello Stato di promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il patrimonio artistico, grazie all’articolo 9 che così afferma:  La  Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tuttavia, nei primi anni poco viene fatto in materia, infatti sono molti gli storici dell’arte che criticano la mancanza di iniziative, come ad esempio Russoli, soprintendente ai Beni artistici e storici di Milano negli anni Cinquanta, il quale denuncia la poca considerazione da parte delle istituzioni nei confronti del patrimonio culturale. Bisogna attendere il 1975 per vedere nascere il Ministero per i beni culturali ambientali, il quale diventa nel 1998 Ministero per i beni e le attività culturali. L’anno successivo entra in vigore il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) che sostituisce definitivamente le leggi Bottai e regolamenta tutta l’organizzazione e la gestione dei beni culturali. Il Testo Unico viene poi abrogato nel 2004 a favore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) attualmente in vigore e principale regolamentazione in materia. Un altro dato unico importante che riguarda l’Italia è che alla gestione si affianca la tutela, disgiungibile dalla prima ed esercitata dal Ministero attraverso le Soprintendenze.

I musei italiani si distinguono in musei statali, i quali esistono di fatto come “complesso di beni e collezioni d’arte posti sotto la legge di tutela (legge n. 1089/39)” ma di cui mancano tuttavia di autonomia, budget e bilancio proprio; e i musei degli enti pubblici territoriali o musei di interesse locale appartenenti ad altri enti. Per aggiornare la centralità data dalle leggi Bottai, nel 1990 (l. n. 142) è stata emanata un’ulteriore legge che ha affidato a Province e Comuni poteri di regolazione e di intervento in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali (art. 14). Essa ha permesso di cambiare la forma giuridica di alcuni musei civici in istituzione, tra cui prima a sperimentare la nuova forma è la Galleria d’Arte Moderna di Bologna, permettendo così una maggiore autonomia amministrativa, di dotarsi di un proprio budget e di un proprio bilancio, dimostrando in questo modo il forte interesse e dibattito che coinvolge la politica di quegli anni, che porterà all’introduzione del TU del 1999 e alla riforma del Ministero dei beni e della attività culturali. Dalla legge n. 142/90 rimangono però fuori i musei statali, relegati a meri uffici delle Soprintendenze non dotati di autonomia e personalità giuridica. Per essere disciplinati anch’essi bisogna attendere la riforma del Ministero, avvenuta nel 2014 e attuata tramite il d. p. c. m. 171/2014. Attraverso tale emanazione ai musei statali viene finalmente riconosciuta un’autonomia speciale, scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, e ognuno di essi e si dota di un proprio statuto. Sono forti i dibattiti che hanno riguardato nel corso degli anni la legislazione in campo dei beni culturali, e ancora più forti sono le polemiche che continuano a fomentare una questione che chissà se mai troverà una giusta regolamentazione, una soluzione definitiva che possa rendere al meglio la realizzazione di quei principi enunciati dall’articolo 9 della Costituzione nel lontano 1948 ma che rimangono tra i cardini fondamentali del nostro Stato.

Fonti:

– D. Donati, “Governare l’inafferrabile. La cultura nella disciplina normativa e nella prassi amministrativa”, in Munus 2/2017, pp. 259-323;

– S. Bagdadli, Il museo come azienda; management e organizzazione al servizio della cultura, Milano, ETAS, 1997;

– C.Barbato, C. Cammelli, M. Casini, L.Piperata, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2017.